Sez. 3, Sentenza n. 7610 del 31/03/2006 (Rv. 588135 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Avviso ex art. 490 cod. proc. civ. - Contenuto - Requisiti di validità - Valutazione rimessa al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata immobiliare, realizzata la pubblicità degli avvisi di vendita con incanto ai sensi dell'art. 490 cod. proc. civ., integra un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da una motivazione logica e priva di errori giuridici, la verifica sulla sussistenza di eventuali errori ed imprecisioni nella descrizione dell'immobile, come apparsa sui suddetti avvisi, e, in caso positivo, sulla loro idoneità, o meno, a potersi ritenere causa di nullità del procedimento o della vendita, tenuto presente, altresì, che - perché possa considerarsi osservato il precetto di legge, quanto al contenuto degli avvisi di vendita immobiliari - è sufficiente che questi contengano la corretta descrizione catastale dell'immobile ed il prezzo base fissato dal giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 570
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)