Sez. 3, Sentenza n. 21074 del 01/10/2009 (Rv. 609695 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE | Effetto invalidante - Presupposti - Accertamento relativo - Devoluzione al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE
L'errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione; il relativo accertamento rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1431, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)