Sez. L, Sentenza n. 5721 del 10/06/1999 (Rv. 527264 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Distacco di un dipendente presso altro imprenditore - Inclusione nel divieto - Condizioni e fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Il distacco da parte del datore di lavoro di un suo dipendente presso altro imprenditore perché esegua le sue prestazioni nell'azienda di questo è illegittimo e incorre nel divieto di intermediazione di cui all'art.1 della legge n. 1369 del 1960 (che fa riferimento oltre che all'appalto e al subappalto di manodopera anche a qualsiasi altra forma di intermediazione e interposizione), allorché le suddette prestazioni abbiano obiettiva esecuzione in favore di un soggetto diverso da colui che ha assunto il lavoratore e ha disposto il suo distacco, senza realizzarne un rilevante interesse. Tale ultima circostanza, infatti, a prescindere dall'accertamento di un intento fraudolento delle parti, frustra di per sè lo scopo del divieto in argomento, consistente nell'evitare che la dissociazione tra l'autore dell'assunzione e l'effettivo beneficiario delle prestazioni di lavoro si risolva in un ostacolo al diritto del lavoratore di pretendere il più vantaggioso trattamento che gli sarebbe spettato se assunto direttamente da tale beneficiario.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)