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Sez. L, Sentenza n. 7161 del 03/12/1986 (Rv. 449239 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - COMANDO O DISTACCO - COMANDO COSIDDETTO IMPROPRIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - COMANDO O DISTACCO PRESSO ALTRO IMPRENDITORE SENZA UN RILEVANTE INTERESSE DEL LAVORATORE - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449239-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - COMANDO O DISTACCO - COMANDO COSIDDETTO IMPROPRIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - COMANDO O DISTACCO PRESSO ALTRO IMPRENDITORE SENZA UN RILEVANTE INTERESSE DEL LAVORATORE - ILLEGITTIMITÀ.*

L'ipotesi del comando e distacco - che si realizza allorché il lavoratore, pur conservando il rapporto contrattuale con il datore di lavoro stipulante, rende la sua prestazione a beneficio di un terzo indicato dallo stesso datore di lavoro ed è inserito e collabora in una impresa diversa da quella del detto datore (che rimane l'unico soggetto obbligato a corrispondergli la retribuzione) differisce dall'ipotesi del comando improprio, che si realizza allorché il dipendente di un'impresa fornitrice di servizi presti la sua opera in favore di un cliente dell'impresa stessa e che è caratterizzata dalla Mancanza di dissociazione fra titolarità del potere decisionale e titolarità del rapporto di lavoro, il distacco (o comando proprio) è illegittimo ed incorre nel divieto d'intermediazione di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1039 quando sia disposto senza realizzare un rilevante interesse del lavoratore, in quanto tale circostanza, a prescindere dall'accertamento di un intento fraudolento delle parti, frustra di per sè lo scopo del divieto d'intermediazione della mano d'opera, consistente nell'evitare che la dissociazione fra l'autore dell'assunzione e l'effettivo beneficiario delle prestazioni di lavoro si risolva in un ostacolo al diritto del lavoratore di pretendere il più vantaggioso trattamento che gli sarebbe spettato se assunto direttamente da tale beneficiario. (V 1264/82, mass n 419140; (V 818/80, mass n 404256).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)