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Sez. L, Sentenza n. 594 del 17/01/2001 (Rv. 543230 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Dipendenti di cooperativa promossa dalle ACLI - Distacco presso l'"organismo madre" - Inclusione nel divieto - Condizioni e fondamento.
Stato
decisa il 2001-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543230-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Il distacco di lavoratori di una cooperativa promossa dalle A.C.L.I. presso l'"organismo madre" configura un'intermediazione illecita di mano d'opera, ove non sia sorretto da un reale interesse (pure non necessariamente economico) idoneo a legittimare un'operazione di "effettivo prestito umano", che - pur potendo coincidere con tutta la durata del rapporto dei lavoratori suddetti - sia realmente ed inequivocabilmente diretta ad assicurare il raggiungimento delle legittime finalità dell'organismo, senza prestarsi a vanificare la tutela dei lavoratori inserendoli in via definitiva nell'organizzazione utilizzatrice con lo scopo di aggirare impedimenti burocratici alla diretta assunzione presso quest'ultima (quale - nella specie - il divieto per una sezione provinciale delle A.C.L.I. di superare un certo numero di dipendenti).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)