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Sez. L, Sentenza n. 6089 del 16/11/1981 (Rv. 416874 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - GIUSTA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA DI ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI AFFINI - MERA FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI DIVERSI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416874-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - GIUSTA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA DI ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI AFFINI - MERA FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI DIVERSI - AMMISSIBILITÀ.*

Ai fini della Determinazione della giusta retribuzione spettante al lavoratore a norma dell'art. 36 della Costituzione, il riferimento alla disciplina collettiva concernente il trattamento economico di altre categorie di lavoratori affini rappresenta una semplice facoltà e non un Obbligo del giudice del merito, il quale può fondare la sua decisione su diversi criteri e, particolarmente, sulla diretta considerazione della natura e qualità del lavoro prestato, sulle nozioni di comune esperienza e sulle caratteristiche peculiari che differenziano le attività lavorative comparabili soltanto in via astratta. (Conf 91/79, mass n 396145; (Conf 125/76, mass n 378761).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)