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Sez. L, Sentenza n. 125 del 14/01/1976 (Rv. 378761 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - TRATTAMENTO ECONOMICO DI CATEGORIE AFFINI - RIFERIMENTO ALLA RELATIVA DISCIPLINA COLLETTIVA - FACOLTA DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO DI TALE FACOLTA - LICEITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378761-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - TRATTAMENTO ECONOMICO DI CATEGORIE AFFINI - RIFERIMENTO ALLA RELATIVA DISCIPLINA COLLETTIVA - FACOLTA DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO DI TALE FACOLTA - LICEITA - LIMITI.*

Ai fini della Determinazione della giusta retribuzione spettante al lavoratore, a norma dell'art 36 cost, il riferimento alla disciplina collettiva concernente il trattamento economico di altre categorie di lavoratori affini, rappresenta una semplice facolta e non un Obbligo del giudice del merito, il quale, quindi puo fondare la sua decisione su diversi criteri e, particolarmente, sulla diretta considerazione della natura e qualita del lavoro prestato, sulle nozioni di comune esperienza e sulle caratteristiche peculiari che differenziano le attivita lavorative comparabili soltanto in via astratta. Peraltro qualora non ritenga di avvalersi della suddetta facolta, il giudice deve adeguatamente motivare in ordine ai criteri e agli elementi in base ai quali ritenga di stabilire in concreto la retribuzione in una determinata misura. (V 2166/71, mass n 352925; (V 294/69, mass n 338282; (V 786/65).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)