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Sez. L, Sentenza n. 91 del 08/01/1979 (Rv. 396145 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO AI PARAMETRI REPERIBILI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CONCERNENTE UN LAVORO UGUALE O SIMILE - NECESSITA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DI ALTRI ELEMENTI UTILI - LEGITTIMITA - LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396145-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO AI PARAMETRI REPERIBILI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CONCERNENTE UN LAVORO UGUALE O SIMILE - NECESSITA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DI ALTRI ELEMENTI UTILI - LEGITTIMITA - LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Nella Determinazione della giusta retribuzione dovuta al lavoratore, il giudice del merito non e tenuto ad avvalersi dei parametri reperibili nella contrattazione collettiva concernente un lavoro uguale o simile, ma puo fondare la sua statuizione sulla natura del lavoro svolto, sulle caratteristiche peculiari che differenziano le attivita lavorative soltanto in astratto comparabili, sulle nozioni di comune esperienza ed, in difetto, di ogni altro elemento utile, salvo il dovere di enunciare i criteri utilizzati onde consentire il controllo circa la congruita della sua motivazione. (Conf 125/76, mass n 378761; (Conf 495/75, mass n 373792).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)