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Sez. 1, Sentenza n. 2034 del 26/02/1987 (Rv. 451325 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI PER VISITA SANITARIA SULL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DA PAESI ADERENTI ALLA CEE - INDEBITA RISCOSSIONE EX DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. UNICO DELLA LEGGE N. 1239 DEL 1970 - AZIONE DI RIPETIZIONE DEL "SOLVENS" - ESPERIBILITÀ - PROVA DELLA MANCATA TRASLAZIONE SU TERZI DELL'ONERE TRIBUTARIO - INCIDENZA SUL "SOLVENS" MEDESIMO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451325-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI PER VISITA SANITARIA SULL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DA PAESI ADERENTI ALLA CEE - INDEBITA RISCOSSIONE EX DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. UNICO DELLA LEGGE N. 1239 DEL 1970 - AZIONE DI RIPETIZIONE DEL "SOLVENS" - ESPERIBILITÀ - PROVA DELLA MANCATA TRASLAZIONE SU TERZI DELL'ONERE TRIBUTARIO - INCIDENZA SUL "SOLVENS" MEDESIMO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a diritti per visita sanitaria sull'importazione di prodotti lattiero-caseari da paesi aderenti alla CEE, che risultino indebitamente riscossi per effetto della sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. unico della legge 30 dicembre 1970 n. 1239, e della conseguente caducazione "ex tunc" del potere impositivo, deve riconoscersi al "solvens" Azione di ripetizione delle somme versate, con gli interessi legali a partire dal giorno della domanda (stante la buona fede dell'amministrazione al momento della riscossione, effettuata in base alla normativa all'epoca vigente), senza che possa farsi carico ad esso istante di fornire la prova della mancata traslazione su terzi del relativo Onere, dato che una siffatta dimostrazione non è richiesta dallo art. 2033 cod. civ., e che la disposizione dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (convertito, con modificazioni in legge 27 novembre 1982 n. 873), la quale prescrive la prova stessa in modo documentale (e con immediata efficacia pure nei giudizi in corso), deve essere disapplicata dal giudice nazionale per contrasto con le norme ed i principi dell'ordinamento comunitario. (V 2717/86, mass n 445762; (V 2415/86, mass n 445532; (V 5594/84, mass n 437275).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1970 num. 1239 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)