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Sez. L, Sentenza n. 14940 del 04/08/2004 (Rv. 575206 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa all'indennità prevista dall'art. 28 ottavo comma del contratto collettivo aziendale della Federconsorzi.
Stato
decisa il 2004-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575206-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attività di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per vizi di motivazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, dando preminente rilievo alla lettera della disposizione recata dall'art. 28 ottavo comma del contratto collettivo aziendale della Federconsorzi - per il quale "il personale che abbia conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia potrà chiedere la risoluzione consensuale del rapporto alla data del conseguimento del diritto stesso, in tal caso verrà corrisposta un'indennità pari a sei mensilità comprensive dell'indennità di contingenza"- aveva escluso il diritto dei dipendenti della Federconsorzi, collocati in prepensionamento a norma del D.L. 14 agosto 1992, n. 364, convertito in legge 19 ottobre 1992, n.406, al pagamento dell'indennità prevista dal menzionato art. 28 ottavo comma sul presupposto che la norma aziendale supponeva la risoluzione consensuale del rapporto, alla quale non poteva equipararsi il prepensionamento chiesto dai lavoratori atteso che non sussisteva, in tal caso, consenso del datore, non potendo questi respingere, in presenza delle condizioni di legge, la richiesta dei lavoratori, e che il datore, infine, non aveva il diritto di contribuire, con il proprio consenso, ad una risoluzione con assunzione di un significativo onere, essendogli offerta, soltanto, la possibilità, normativamente prevista, di accettare la risoluzione anticipata ovvero la protrazione del rapporto).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legge 21/07/1992 num. 345 art. 3, Decreto Legge 14/08/1992 num. 364, Legge 19/10/1992 num. 406, Legge 22/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)