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Sez. L, Sentenza n. 8628 del 06/05/2004 (Rv. 572688 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa agli accordi collettivi in materia di inquadramento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Stato
decisa il 2004-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572688-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attività di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in riferimento al CCNL del 13 luglio 1988 per i dipendenti delle aziende municipalizzate di trasporto, aveva ritenuto che i nuovi livelli di inquadramento del personale, con i conseguenti effetti giuridici, avrebbero preso vigore dal 29 ottobre 1988 (data in cui, per effetto dell'art. 1 della legge n. 270 del 1988, la legge n. 30 del 1978 risultava abrogata), mentre gli effetti economici si sarebbero prodotti soltanto dal primo gennaio 1989, sulla base della scala parametrale corrispondente ai nuovi livelli di inquadramento del personale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 13/07/1988, Legge 01/02/1978 num. 30 CORTE COST., Legge 12/07/1988 num. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)