Sez. L, Sentenza n. 9308 del 15/05/2004 (Rv. 572905 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di compenso per le sostituzioni ex artt. 29 all. 7 ccnl dipendenti Ferrovie dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, perché illogicamente motivata, la sentenza impugnata che, con riferimento all'art. 29 dell'allegato 7 al ccnl per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, aveva ritenuto che il diritto del lavoratore all'indennità ivi prevista per il caso di svolgimento, in aggiunta al proprio, del servizio del dipendente assente, avesse come presupposto la natura improvvisa dell'assenza, senza considerare che, in base all'art. 36 Cost., risponde a logica la diversa interpretazione secondo cui il compenso sia dovuto in ogni caso in cui il lavoratore esplichi, oltre alle proprie mansioni, anche quelle di altro lavoratore, e che la clausola contrattuale, escludendo alcune categorie dalla possibilità di sostituzione, si riferisce al datore di lavoro, e quindi senza indagare se l'assenza improvvisa e l'impossibilità di sostituzione non siano ulteriori limiti contrattuali alla facoltà del datore di lavoro di ripartire tra i presenti le mansioni dell'assente, piuttosto che requisiti del diritto al premio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)