Sez. 6, Sentenza n. 11612 del 10/03/2026 Cc. (dep. 26/03/2026) Rv. 289625-01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Notificazione ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen. - Presso il domicilio fiscale - Mancato accertamento della sua coincidenza con l'abitazione o con il luogo abituale di lavoro dell'imputato - Validità - Esclusione - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
La prima notifica all'imputato non detenuto non può essere validamente eseguita, ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen., presso il suo domicilio fiscale, nel caso in cui non sia accertato che questo coincide effettivamente con l'abitazione o con il luogo di abituale svolgimento dell'attività lavorativa del predetto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna, la cui notifica era stata, dapprima, tentata presso la residenza dell'imputato e, quindi, rinnovata presso il suo domicilio fiscale, luogo in cui lo stesso, egualmente, non era stato reperito).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)