Sez. 4 - , Sentenza n. 6900 del 02/02/2021 Cc. (dep. 23/02/2021) Rv. 280936 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA | Decreto penale regolarmente notificato - Adempimento da parte dell'istante dell'onere di allegazione delle ragioni della mancata conoscenza del decreto penale - Mancata prova della effettiva tempestiva conoscenza del provvedimento - Conseguenze - Obbligo di disporre la restituzione nel termine - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale notificato all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, fondato sul rilievo della mera regolarità formale della notifica, rilevando che quest'ultima non può ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)