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Sez. 1, Sentenza n. 3226 del 04/10/1976 (Rv. 382016 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - DOMANDA SPECIFICA - NECESSITA - SCADENZA DEGLI INTERESSI PRINCIPALI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DOMANDA DI INTERESSI SUGLI INTERESSI NEL MEDESIMO GIUDIZIO - AMMISSIBILITA - INTERESSI DECORRENTI DAL MOMENTO DELLA SENTENZA - DOMANDA GIUDIZIALE SUCCESSIVA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382016-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - DOMANDA SPECIFICA - NECESSITA - SCADENZA DEGLI INTERESSI PRINCIPALI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DOMANDA DI INTERESSI SUGLI INTERESSI NEL MEDESIMO GIUDIZIO - AMMISSIBILITA - INTERESSI DECORRENTI DAL MOMENTO DELLA SENTENZA - DOMANDA GIUDIZIALE SUCCESSIVA - NECESSITA.*

Gli interessi anatocistici, dovuti per almeno sei mesi, debbono essere corrisposti se chiesti con domanda giudiziale, formulata non come domanda generica di interessi scaduti, ma come domanda specifica di interessi sugli interessi scaduti. Nel caso in cui gli interessi principali scadano nel corso del giudizio, detta domanda puo essere formulata nel corso del giudizio. Nel caso, poi, che gli interessi principali siano dovuti dal momento della sentenza, per essere ivi il credito divenuto liquido ed esigibile, da quel momento decorrono gli interessi anatocistici, che debbono essere chiesti con successiva domanda giudiziale. (V 2851/75, mass n 376882).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)