Sez. L, Sentenza n. 1451 del 08/03/1979 (Rv. 397777 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA PARTENOPEA TRASPORTI INSTAURATO ALL'EPOCA DELL'ASSOGGETTAMENTO ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER I METALMECCANICI - ACCORDO AZIENDALE 1 AGOSTO 1961 - RECEZIONE DELLA DISCIPLINA EX LEGGE N 1054 DEL 1960 E RD N 148 DEL 1931 ALLEGATO A - PROVVEDIMENTO ATTINENTE ALLA CONCRETA APPLICAZIONE DEL PREDETTO ACCORDO - IMPUGNABILITA MEDIANTE RECLAMO VOLTO AD OTTENERE LA COMPOSIZIONE AMMINISTRATIVA DELLA CONTROVERSIA - DISCIPLINA DELL'IMPUGNATIVA EX ART 2113 COD CIV - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA PARTENOPEA TRASPORTI INSTAURATO ALL'EPOCA DELL'ASSOGGETTAMENTO ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER I METALMECCANICI - ACCORDO AZIENDALE 1 AGOSTO 1961 - RECEZIONE DELLA DISCIPLINA EX LEGGE N 1054 DEL 1960 E RD N 148 DEL 1931 ALLEGATO A - PROVVEDIMENTO ATTINENTE ALLA CONCRETA APPLICAZIONE DEL PREDETTO ACCORDO - IMPUGNABILITA MEDIANTE RECLAMO VOLTO AD OTTENERE LA COMPOSIZIONE AMMINISTRATIVA DELLA CONTROVERSIA - DISCIPLINA DELL'IMPUGNATIVA EX ART 2113 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Ai dipendenti della societa partenopea trasporti - soggetti alla epoca dell'instaurazione del rapporto di lavoro alla disciplina contenuta nel contratto collettivo per i metalmeccanici - e stata applicata, a far tempo dal 16 luglio 1961 ed in virtu dell'accordo aziendale 1 agosto 1961 tra l'atan, la societa partenopea trasporti ed i Sindacati autoferrotranvieri, la legge 22 settembre 1960 n 1054, con la conseguente estensione del trattamento di cui al RD 8 gennaio 1931 n 148 allegato a. Pertanto, tale recezione negoziale costituisce l'unica e legittima fonte regolatrice - nello ambito della disciplina legislativa oggetto della recezione medesima - dei rapporti individuali ai quali il detto accordo si riferisce. Da cio consegue che ogni provvedimento attinente alla concreta applicazione di esso - e quindi anche quello relativo alla liquidazione dell'indennita di anzianita di cui all'art 26 del regolamento allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148 - puo essere impugnato ad ogni effetto dal lavoratore interessato mediante il reclamo volto ad ottenere la composizione amministrativa della insorta contestazione e quindi in deroga alla disciplina della impugnativa prevista dall'art 2113 cod civ e della correlativa necessita della sola impugnazione mediante domanda giudiziale. (V 5277/78, mass n 395047; (V 4751/78, mass n 394443).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A, Legge 22/09/1960 num. 1054 CORTE COST., Contr. Coll. 01/08/1961
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)