Sez. L, Sentenza n. 5277 del 15/11/1978 (Rv. 395047 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - ACCORDO AZIENDALE 1 AGOSTO 1961 TRA L'ATAN, L'ARAN, LA SOCIETA PARTENOPEA TRASPORTI ED I SINDACATI AUTOFERROTRANVIARI - NATURA NOVATIVA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - ACCORDO AZIENDALE 1 AGOSTO 1961 TRA L'ATAN, L'ARAN, LA SOCIETA PARTENOPEA TRASPORTI ED I SINDACATI AUTOFERROTRANVIARI - NATURA NOVATIVA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA.*
L'accordo aziendale 1 agosto 1961 intervenuto fra l'azienda tranvie ed autofilovie di Napoli (atan), la societa aziende riunite autopulman di Napoli (ARAN), la societa partenopea trasporti ed i Sindacati autoferrotranviari, con il quale le parti stipulanti stabilirono, fra l'altro, che le due anzidette societa avrebbero applicato nei confronti del personale da esse dipendente la legge 22 settembre 1960 n 1054 (concernente, estensione delle norme contenute nel RD 8 gennaio 1931 n 148, nei relativi allegati e nelle successive aggiunte e modificazioni al personale degli autoservizi di linea extraurbani, e con norme, tra le altre, integrative delle Disposizioni contenute nella legge 24 maggio 1952 n 628, concernente estensione delle norme del RD del 1931 n 148 dei relativi allegati, nonche delle aggiunte o modificazioni legislative successive, al personale delle filovie urbane ed extraurbane e delle autolinee urbane), corrispondendo allo stesso personale l'indennita di anzianita ad esso spettante per il periodo di servizio prestato dalla data di assunzione fino al 15 luglio 1961, computata sulla base della retribuzione in atto a tale data, secondo le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici, integra gli estremi di una novazione oggettiva dei pregressi rapporti di lavoro. Pertanto, attesa la sostituzione del rapporto di lavoro con altro di diversa natura e specie, in una situazione quale quella descritta, e pienamente legittima la frazionabilita della indennita di anzianita prevista dal citato accordo aziendale. (Conf 4751/78, mass n 394443).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 24/05/1952 num. 628 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 CORTE COST., Contr. Coll. 01/08/1961
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)