Sez. 1, Sentenza n. 11058 del 04/11/1998 (Rv. 520357 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 - Giudizi in corso - Decurtazione del 40% - Diritti dell'espropriato - Rideterminazione dell'indennità offerta da parte dell'espropriante ai sensi del predetto art. 5 bis. - Nuova offerta - Mancata accettazione dell'espropriato - Conseguenze - Mancata offerta da parte dell'espropriante - Conseguenze - Riflessi sulla determinazione della indennità di occupazione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione, nei processi pendenti dei quali siano parti soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, la riduzione del 40 per cento dell'indennità è legittimamente operata solo dopo che l'espropriante abbia nuovamente offerto all'espropriato una indennità rideterminata ai sensi del comma primo dell'art. 5 bis del D.L. n.333 del 1992 convertito con modifica, nella legge n. 359 del 1992, e l'espropriato non l'abbia accettata. La esclusione della riduzione nella ipotesi di accettazione di tale offerta non può non riflettersi anche sulla quantificazione della indennità di occupazione, che viene determinata in funzione matematica della indennità di espropriazione.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)