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Sez. 1, Sentenza n. 1867 del 05/03/1999 (Rv. 523857 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Sentenza 283 del 1993 della Corte Cost. - Giudizi in corso - Decurtazione del 40 per cento - Diritto dell'espropriato di evitare la decurtazione - Nuova offerta dell'espropriante commisurata ai nuovi criteri - Necessità - Mancanza - Decurtazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523857-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Il disposto della sentenza n. 283 del 1993 della Corte Costituzionale, nel riconoscere all'espropriato, che non possa più avvalersi della cessione volontaria dell'area, il diritto di accettare l'indennità determinata secondo i criteri introdotti dalla normativa sopravvenuta, implica necessariamente che egli sia posto in grado di esercitare il diritto stesso, attraverso la formulazione di una nuova proposta da parte dell'espropriante, senza la quale resta preclusa per l'espropriato l'alternativa di accettare l'indennità senza alcuna decurtazione, ovvero di proseguire il giudizio restando sottoposto all'integrale applicazione dei nuovi criteri di determinazione: pertanto, in mancanza di offerta, il giudice deve astenersi dall'operare la decurtazione, la quale presuppone appunto la facoltà di scelta.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)