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Sez. 6, Sentenza n. 8936 del 13/01/2015 Ud. (dep. 27/02/2015) Rv. 262620 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Presupposti - Impossibilità di decidere allo stato degli atti - Valutazione discrezionale del giudice di merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262620-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di appello in ragione della mancata acquisizione di una prova documentale in astratto fondamentale per valutare se la condotta abusiva posta in essere da un pubblico ufficiale per conseguire una somma di denaro da un privato implicasse comunque la successiva realizzazione di un indebito tornaconto per quest'ultimo, e quindi se fosse ravvisabile un fatto di concussione o, invece, di induzione indebita).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)