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Sez. 6, Sentenza n. 68 del 02/12/2002 Ud. (dep. 08/01/2003) Rv. 222977 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Natura e presupposti della rinnovazione in appello - Impossibilità di decidere allo stato degli atti - Valutazione discrezionale del giudice - Obbligo di motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 2002-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222977-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. è istituto di carattere eccezionale che presuppone l'impossibilità di decidere allo stato degli atti; tuttavia il giudice, ove ritenga, nella sua discrezionalità, di non accogliere la richiesta di parte deve motivare in modo congruo e logicamente corretto il rigetto della stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)