Sez. 6, Sentenza n. 68 del 02/12/2002 Ud. (dep. 08/01/2003) Rv. 222977 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Natura e presupposti della rinnovazione in appello - Impossibilità di decidere allo stato degli atti - Valutazione discrezionale del giudice - Obbligo di motivazione - Necessità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. è istituto di carattere eccezionale che presuppone l'impossibilità di decidere allo stato degli atti; tuttavia il giudice, ove ritenga, nella sua discrezionalità, di non accogliere la richiesta di parte deve motivare in modo congruo e logicamente corretto il rigetto della stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)