Sez. 4, Sentenza n. 4981 del 05/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229666 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione - IN GENERE | Presupposti - Impossibilità a decidere allo stato degli atti - Valutazione discrezionale del giudice di merito - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione - IN GENERE
Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva respinto la richiesta di rinnovazione di alcune testimonianze, senza una specifica motivazione sul punto, limitandosi a ritenere superflua l'audizione dei testimoni in presenza della nuova documentazione prodotta dall'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)