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Sez. L, Sentenza n. 336 del 15/01/1981 (Rv. 410782 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA TERNI SPA IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLO ORARIO DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1981-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410782-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA TERNI SPA IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLO ORARIO DI LAVORO.*

In tema di interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nonche degli accordi aziendali, il Sindacato della Corte di Cassazione deve limitarsi alla sola verifica del rispetto, da parte del giudice di merito, delle norme dettate dagli artt 1362 e seguenti cod civ, cosi che, quando la motivazione risulti giuridicamente corretta ed intrinsecamente logica e coerente, non e censurabile in Sede di legittimita il risultato dell'indagine appartenente all'esclusiva, istituzionale Competenza del giudice di merito. (in applicazione del principio di cui alla massima, e stata ritenuta corretta la decisione del giudice del merito che ha interpretato l'accordo aziendale per i dipendenti della Terni SpA del 5 marzo 1948 nel senso che lo stesso prevedeva una riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 39 ore per il solo contingente originario del personale degli uffici di Roma e non pure per quello sopravvenuto per effetto di una ristrutturazione degli uffici stessi, sulla base sia del comportamento delle parti, anche posteriore alla conclusione dell'accordo, sia degli altri canoni interpretativi contenuti negli artt 1363, 1364, 1366 e 1369 cod civ). (V 1539/80, mass n 405099).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 05/03/1948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)