Sez. L, Sentenza n. 1539 del 07/03/1980 (Rv. 405099 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE; RETRIBUZIONE; DETERMINAZIONE; INDENNITA DI MENSA; INCLUSIONE).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE; RETRIBUZIONE; DETERMINAZIONE; INDENNITA DI MENSA; INCLUSIONE).*
In presenza della clausola di un contratto collettivo postcorporativo non reso efficace erga omnes in base alla legge n 741 del 1959, il controllo di legalita della Corte di Cassazione deve limitarsi alla sola verifica del rispetto, da parte del giudice del merito, delle norme di ermeneutica di cui agli artt 1362 e seguenti cod civ, con la conseguenza che se la motivazione e corretta sotto il profilo giuridico ed e intrinsecamente razionale, il risultato interpretativo cui il giudice e giunto non e censurabile in Sede di legittimita del giudice del merito secondo cui l'indennita di mensa prevista dall'art 17 bis del contratto collettivo aziendale di lavoro stipulato il 26 maggio 1972 tra la Lloyd Adriatico SpA (ed altre ad essa collegate) ed il Sindacato autonomo dei dipendenti di dette societa, costituisce una normale componente della retribuzione e come tale deve essere calcolata ai fini della quantificazione non soltanto dell'indennita di anzianita, ma, in difetto di norma del contratto collettivo derogante il principio generale di onnicomprensivita, anche ai fini della quantificazione di tutti gli istituti legali e contrattuali in cui sussiste il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione, pur in assenza di effettive prestazioni lavorative (malattia, infortuni, ferie o relativa indennita sostitutiva, mensilita aggiuntive eccetera). (V 2835/77, mass n 386446; (V 1856/76, mass n 380647).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Contr. Coll. 26/05/1972 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)