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Sez. 6, Sentenza n. 1955 del 06/12/1988 Ud. (dep. 10/02/1989) Rv. 180420 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - ASCRIVIBILITÀ AL SOGGETTO ATTIVO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180420-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - ASCRIVIBILITÀ AL SOGGETTO ATTIVO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Perché sia ipotizzabile il reato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, di cui all'art. 586 cod. pen., è necessaria la sussistenza di un mezzo di causalità materiale tra l'Azione voluta e il diverso evento verificatosi, sempre che tale evento sia prevedibile, quale conseguenza di quella condotta, e su di esso non abbia interferito alcun fatto idoneo, da solo, a determinarlo. (in applicazione di tale principio la Cassazione ha stabilito che la morte di un tossicodipendente può essere ascritta, ai sensi dell'art. 586 cod. pen., a chi abbia fornito la sostanza - nella specie, eroina - essendo noto, e pertanto prevedibile, che essa provoca Azione depressiva del sistema nervoso centrale, con riflessi su quello circolatorio e che tale Azione è, nei casi più gravi, la causa ultima del decesso). (Conf mass n 171336; (Conf mass n 169934).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)