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Sez. 1, Sentenza n. 6395 del 25/03/1985 Ud. (dep. 25/06/1985) Rv. 169934 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - SEMPLICE RAPPORTO DI CAUSALITÀ MATERIALE - SUFFICIENZA - LIMITE.*
Stato
decisa il 1985-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169934-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - SEMPLICE RAPPORTO DI CAUSALITÀ MATERIALE - SUFFICIENZA - LIMITE.*

In tema di morte o lesione come conseguenza di altro delitto, il rapporto tra il delitto voluto e l'evento non voluto è fissato in termini di pena e semplice causalità materiale. Ne deriva che l'agente risponde dell'evento stesso anche se non vi sia suo errore o fatto colposo od accidentale, purché non risulti la insorgenza di fattori eccezionali non ascrivibili all'agente ed al di fuori della sua sfera di controllo, i quali abbiano spezzato il nesso di causalità. (V mass n 156067).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)