Sez. 1, Sentenza n. 6395 del 25/03/1985 Ud. (dep. 25/06/1985) Rv. 169934 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - SEMPLICE RAPPORTO DI CAUSALITÀ MATERIALE - SUFFICIENZA - LIMITE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - SEMPLICE RAPPORTO DI CAUSALITÀ MATERIALE - SUFFICIENZA - LIMITE.*
In tema di morte o lesione come conseguenza di altro delitto, il rapporto tra il delitto voluto e l'evento non voluto è fissato in termini di pena e semplice causalità materiale. Ne deriva che l'agente risponde dell'evento stesso anche se non vi sia suo errore o fatto colposo od accidentale, purché non risulti la insorgenza di fattori eccezionali non ascrivibili all'agente ed al di fuori della sua sfera di controllo, i quali abbiano spezzato il nesso di causalità. (V mass n 156067).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)