Sez. 3, Sentenza n. 17949 del 14/12/2002 (Rv. 559267 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Verbali della polizia giudiziaria - Valore probatorio - Portata - Conseguenze - Prova testimoniale contraria - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA
I verbali della polizia giudiziaria annessi al "rapporto", assolvendo ad una funzione (diversa da quella propria dell'atto pubblico) di informativa all'autorità giudiziaria di una notizia di reato, sono soggetti - ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. - alla libera valutazione del giudice del merito in relazione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti, specie quando esse abbiano la natura di una testimonianza ed esprimano valutazioni, percezioni, sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto dal quale possano sorgere responsabilità penali. Ne consegue che non è - di per sè - preclusa la prova testimoniale contro le attestazioni recepite nel verbale della polizia giudiziaria, ma ogni valutazione del giudice del merito in ordine alla rilevanza - o meno - della prova in concreto, è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 245 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)