Sez. L, Sentenza n. 11341 del 10/11/1998 (Rv. 520577 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Art. 11 della legge n. 564 del 1981 - Situazione patologica pregressa alla sua operatività - Breve termine di decadenza di azionabilità del diritto al beneficio - Mancata possibilità di giovarsi del diverso termine previsto dal successivo D.M. n. 1622 del 1983 - Violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
In tema di equo indennizzo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato nel caso in cui venga accertata una situazione patologica pregressa all'operatività dell'art. 11 della legge n. 564 del 1981 (che per la prima volta ha attribuito alla suddetta categoria di personale il beneficio in argomento) il termine di decadenza per l'azionabilità del relativo diritto non è quello previsto, in senso innovativo, dal D.M. n.1622 del 1983 bensì quello semestrale di cui allo stesso art. 11. Tale conclusione non può considerarsi in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto l'art. 11 citato, come norma primaria afferente ad una situazione pregressa e ad un diritto ormai non più azionabile nel vigore della disciplina precedente, ne ha tuttavia procrastinato in via transitoria ed eccezionale la sussistenza, legittimamente però condizionandone la validità entro brevi termini in ragione dell'effetto di reviviscenza del diritto da esso prodotto.
Riferimenti normativi: Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622, DPR 10/01/1957 num. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)