Sez. 1, Sentenza n. 8206 del 29/04/2004 (Rv. 572435 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ | Clausola compromissoria - Nullità ex art. 829, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. - Nozione - Portata - Poteri del giudice dell'impugnazione.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ
In tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, le nullità del patto compromissorio, menzionate nell'art. 829, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., non sono solo quelle che derivano da vizi di forma estrinseca, ma comprendono anche quelle che traggono origine dai limiti di compromettibilità della controversia e da ogni altra ipotesi di nullità, annullabilità o inefficacia che determini l'insussistenza - originaria o sopravvenuta - della volontà contrattuale delle parti, la quale costituisce il fondamento della potestà decisoria degli arbitri, dovendosi la nozione di nullità di cui alla norma citata riferire a tutti i casi di radicale inidoneità del negozio compromissorio a produrre i suoi effetti. In tali ipotesi, il giudice dell'impugnazione, ravvisata la carenza di detta potestà decisoria, si limita a dichiarare la nullità del lodo e si astiene dal passare alla fase rescissoria del giudizio, senza alcun pregiudizio per le parti, che restano libere di riproporre le loro domande nella sede che ritengano più opportuna.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)