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Sez. 1, Sentenza n. 1989 del 22/02/2000 (Rv. 534231 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ | Negozio compromissorio - Validità ed efficacia - Accertamento - Devoluzione al giudice del gravame - Portata - Giudizio dinanzi alla Corte di cassazione - Poteri della Corte.
Stato
decisa il 2000-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534231-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ

Il principio secondo il quale l'accertamento dell'esistenza, della validità e dell'efficacia del patto compromissorio è istituzionalmente devoluto alla cognizione del giudice dell'impugnazione in funzione strumentale alla decisione sulla nullità del lodo (ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 829, comma primo cod.proc.civ.) si applica anche nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione - che dispone, pertanto, del potere di cognizione diretta dei fatti risultanti "ex actis" anche al di là dei limiti del mero controllo di quanto emergente dalla sentenza impugnata - tutte le volte in cui l'interpretazione del negozio compromissorio sia stata richiesta ai fini della risoluzione di una questione processuale concernente la deroga alla competenza del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)