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Sez. 1, Sentenza n. 2371 del 06/03/1987 (Rv. 451552 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ RELATIVA A MINORI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - DISCIPLINA EX ART. 68 LEGGE N. 184 DEL 1983, MODIFICATRICE DELL'ART. 38, PRIMO COMMA, DISP. ATT. CODICE CIVILE - IMPUGNABILITÀ DI DETTO PROVVEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451552-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ RELATIVA A MINORI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - DISCIPLINA EX ART. 68 LEGGE N. 184 DEL 1983, MODIFICATRICE DELL'ART. 38, PRIMO COMMA, DISP. ATT. CODICE CIVILE - IMPUGNABILITÀ DI DETTO PROVVEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità in ipotesi di minori il decreto del tribunale dei minorenni che dichiara ammissibile o inammissibile l'Azione, secondo la nuova disciplina introdotta dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184, che modifica l'art. 38, primo comma, delle Disposizioni. Di att. Del codice civile, è impugnabile nella Forma e nei termini di cui all'art. 274, secondo comma cod. proc. civ., dinanzi alla Corte di appello; non è pertanto ammissibile il ricorso per saltum per Cassazione e neppure esso è proponibile ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto detto decreto non è definitivo, ma reclamabile e così modificabile. (Conf 1031/86, mass n 444541; (Conf 6859/86, mass n 448964; (Conf 108/86, mass n 444808; (Conf 4425/85, mass n 441884; (Conf 2612/85, mass n 440412; (Conf 3777/83, mass n 428687; (Conf 1480/81, mass n 412155; (Conf 1588/75, mass n 375178).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 com. 1 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)