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Sez. L, Sentenza n. 428 del 12/01/2005 (Rv. 579266 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Controllo del giudice sulla correttezza del licenziamento - PossibilitĂ  di prendere in considerazione fatti non contestati emersi nell'istruttoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579266-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il controllo del giudice sul corretto esercizio del potere disciplinare, ai sensi degli artt. 3 della legge n. 604 del 1966 e 7 della legge n. 300 del 1970 non può avere ad oggetto fatti diversi da quelli contestati e recepiti nella motivazione del licenziamento che siano emersi nell'istruzione della causa, anche se essi abbiano delle analogie con quelli contestati.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)