Sez. L, Sentenza n. 428 del 12/01/2005 (Rv. 579266 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Controllo del giudice sulla correttezza del licenziamento - PossibilitĂ di prendere in considerazione fatti non contestati emersi nell'istruttoria - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il controllo del giudice sul corretto esercizio del potere disciplinare, ai sensi degli artt. 3 della legge n. 604 del 1966 e 7 della legge n. 300 del 1970 non può avere ad oggetto fatti diversi da quelli contestati e recepiti nella motivazione del licenziamento che siano emersi nell'istruzione della causa, anche se essi abbiano delle analogie con quelli contestati.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)