Sez. 3, Sentenza n. 423 del 06/03/1962 (Rv. 250663 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI LA OBBLIGAZIONE E SORTA - CESSIONE DI CREDITI - NOTIFICAZIONE AL DEBITORE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEL FORO COMPETENTE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI LA OBBLIGAZIONE E SORTA - CESSIONE DI CREDITI - NOTIFICAZIONE AL DEBITORE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEL FORO COMPETENTE.*
La cessione e un negozio che si perfeziona col semplice incontro della volonta del cedente e del cessionario, senza che il debitore ceduto possa comunque interferirvi. Pertanto, ai fini della Competenza per territorio, nessuna Rilevanza puo essere attribuita alla notificazione dell'avvenuta cessione al debitore, prescritta dall'art 1264 cod civ e dell'art 2 del RDL n 1345 del 1933 in materia di tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture, trattandosi di un mezzo di pubblicita rivolto a rendere apparente la cessione nei confronti del debitore ceduto e dei terzi, il quale non puo radicare una Competenza per territorio diversa da quella alla quale e soggetto l'originario rapporto negoziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)