Sez. L, Sentenza n. 3186 del 18/04/1990 (Rv. 466691 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE D'INVALIDITÀ - IN GENERE - CANCELLAZIONE DELL'INTERESSATO DAGLI ELENCHI ANAGRAFICI O NOMINATIVI O DAGLI ALBI PROFESSIONALI - NATURA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE D'INVALIDITÀ - IN GENERE - CANCELLAZIONE DELL'INTERESSATO DAGLI ELENCHI ANAGRAFICI O NOMINATIVI O DAGLI ALBI PROFESSIONALI - NATURA.*
Con riguardo alla pensione d'Invalidità nel regime introdotto dalla legge 12 giugno 1984 n. 222 (revisione della disciplina dell'Invalidità pensionabile), la cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o dagli albi professionali, alla quale il secondo comma dell'art. 2 della legge citata subordina la concessione della pensione d'inabilità, configura - come si desume dal quinto comma dello stesso articolo - un requisito costitutivo (negativo) del diritto alla prestazione previdenziale, al pari dello stato d'inabilità e dell'elemento contributivo. (V 7170/86, mass n 449243; (Conf 1653/88, mass n 457678).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)