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Sez. L, Sentenza n. 1653 del 16/02/1988 (Rv. 457678 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONCESSIONE DELLE PENSIONE D'INVALIDITÀ - REQUISITI - CANCELLAZIONE DELL'INTERESSATO DAGLI ELENCHI ANAGRAFICI DEGLI OPERAI AGRICOLI, DAGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI LAVORATORI AUTONOMI O DAGLI ALBI PROFESSIONALI - INCLUSIONE - DEDUZIONE DELLA MANCANZA DI TALE REQUISITO DA PARTE DELL'INPS - ECCEZIONE IN SENSO IMPROPRIO - CONFIGURABILITÀ - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457678-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONCESSIONE DELLE PENSIONE D'INVALIDITÀ - REQUISITI - CANCELLAZIONE DELL'INTERESSATO DAGLI ELENCHI ANAGRAFICI DEGLI OPERAI AGRICOLI, DAGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI LAVORATORI AUTONOMI O DAGLI ALBI PROFESSIONALI - INCLUSIONE - DEDUZIONE DELLA MANCANZA DI TALE REQUISITO DA PARTE DELL'INPS - ECCEZIONE IN SENSO IMPROPRIO - CONFIGURABILITÀ - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*

La cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o dagli albi professionali, alla quale il secondo comma dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 (revisione della disciplina dell'Invalidità pensionabile) subordina la concessione della pensione d'inabilità, configura - come si desume dal quinto comma dello stesso articolo - un requisito costitutivo (negativo) del diritto alla prestazione previdenziale, al pari dello stato d'inabilità e dell'elemento contributivo. Pertanto, la deduzione, da parte dell'INPS, della Mancanza di detto requisito - il quale deve essere provato dall'assicurato - costituisce un'eccezione in senso improprio, che è proponibile per la prima volta in Sede di appello, non soggiacendo a preclusione ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ.. (V 7170/86, mass n 449243; (V 5173/85, mass n 442481).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)