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Sez. 2, Sentenza n. 2103 del 23/06/1972 (Rv. 359327 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - ECCEZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - PROPOSIZIONE - NECESSITA - RAGIONI ADDOTTE DALLA PARTE - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359327-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - ECCEZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - PROPOSIZIONE - NECESSITA - RAGIONI ADDOTTE DALLA PARTE - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE.*

La dichiarazione di Estinzione del processo e subordinata all'eccezione della parte interessata, ma il giudice non e vincolato alle ragioni addotte a fondamento dell'eccezione di Estinzione. (Conf 2655'70, mass n 349084; 3949'69, mass n 344378).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)