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Sez. 3, Sentenza n. 5554 del 24/10/1979 (Rv. 402146 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE - NECESSITA - RAGIONI ADDOTTE DALLA PARTE - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE - RIGETTO DELLA ECCEZIONE DI ESTINZIONE IN APPELLO PER RAGIONI DIVERSE DA QUELLA PROSPETTATA DALL'APPELLANTE - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402146-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE - NECESSITA - RAGIONI ADDOTTE DALLA PARTE - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE - RIGETTO DELLA ECCEZIONE DI ESTINZIONE IN APPELLO PER RAGIONI DIVERSE DA QUELLA PROSPETTATA DALL'APPELLANTE - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*

L'art 307 cod proc civ subordina la dichiarazione di Estinzione del processo all'eccezione della parte interessata, ma non vincola il giudice ad attenersi alle ragioni addotte dalla medesima a fondamento di detta eccezione: non incorre pertanto in violazione del principio tantum devolutum, quantum appellatum il giudice d'appello che respinga l'eccezione di Estinzione del processo per una ragione diversa da quella prospettata dall'appellante. (V 1313/77, mass n 385016; (V 4317/74, mass n 373010; (V 2103/72, mass n 359327).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)