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Sez. 3, Sentenza n. 4317 del 16/12/1974 (Rv. 373010 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - MOTIVI DELL'ECCEZIONE DI PARTE - EFFICACIA VINCOLANTE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373010-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - MOTIVI DELL'ECCEZIONE DI PARTE - EFFICACIA VINCOLANTE - INSUSSISTENZA.*

La dichiarazione di Estinzione del processo e bensi subordinata alla eccezione della parte interessata, ma il giudice non e vincolato ad attenersi alle ragioni addotte dalla parte medesima a fondamento della eccezione, potendo egli rilevare d'ufficio il fatto estintivo non dedotto ovvero sostituire una causa estintiva valida a quella inidonea dedotta dalla parte. (Conf 2103'72, mass n 359327; 2655'70, mass n 349084; (Conf 3949'69, mass n 344378).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)