Sez. 2 - , Sentenza n. 12809 del 19/02/2020 Cc. (dep. 23/04/2020) Rv. 278683 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Ordinanza di sospensione - Richiamo al provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. - Legittimità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, è legittima la motivazione "per relationem" dell'ordinanza di sospensione che richiami il provvedimento del capo dell'ufficio di proroga straordinaria del termine di deposito della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., perché tale norma è sistematicamente correlata all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., sicchè il rinvio operato a detta disposizione dall'art. 304, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio ed in pendenza del tempo necessario alla redazione della sentenza, comprende anche il periodo eventualmente prorogato con provvedimento presidenziale, il quale integra a pieno titolo l'originario termine assegnato al giudice per la stesura della motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 154 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)