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Sez. 2, Sentenza n. 26241 del 23/02/2017 Cc. (dep. 25/05/2017) Rv. 269958 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Durante il termine per il deposito della motivazione della sentenza - Estensione al periodo di proroga concesso ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen. - Necessità che il giudice procedente emetta un'ulteriore ordinanza di sospensione - Sussistenza - Nuovo esame delle condizioni di legittimità della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269958-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, qualora con provvedimento del capo dell'ufficio adottato ai sensi dell'art. 154 disp att. cod. proc. pen. sia disposta la proroga straordinaria del termine di deposito della motivazione della sentenza, la sospensione dei termini di custodia deve essere recepita dal giudice che procede con apposita ordinanza, suscettibile di gravame; nondimeno, alla luce della formulazione letterale dell'art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., detto giudice non deve più valutare le condizioni di legittimità della misura, ma solo la concreta necessità della sospensione, al fine di evitare scadenze intempestive.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 154 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)