Sez. 2, Sentenza n. 50143 del 17/10/2017 Cc. (dep. 02/11/2017) Rv. 271527 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Provvedimento di proroga del termine di deposito della sentenza ex art. 154, comma 4-bis, disp. att., cod. proc. pen. - Obbligo di comunicazione alle parti - Esclusione - Irrilevanza ai fini della sospensione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
L'omessa comunicazione alle parti del provvedimento presidenziale di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., non costituisce causa di nullità e non incide, pertanto, sull'efficacia della conseguente ordinanza emessa dal giudice del processo di sospensione ex art. 304, comma 1, cod. proc. pen., dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario alla redazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 154 com. 4 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)