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Sez. 2, Sentenza n. 14069 del 15/12/1999 (Rv. 532189 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Prova della "scientia damni" - Accertamento del prezzo reale del bene - Prezzo indicato nell'atto pubblico - Rilevanza decisiva - Esclusione - Difformità rispetto al prezzo indicato nel preliminare di vendita e congruenza di quest'ultimo rispetto ad assegni emessi dall'acquirente a favore dell'alienante - Rilevanza - Preclusione ex art. 2729 e 2704 cod. civ. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532189-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

Ai fini dell'accertamento del prezzo di una compravendita immobiliare e dell'eventuale sperequazione col valore di mercato del bene - rilevante ai fini della prova della "scientia damni" presupposto dell'azione revocatoria -, non assume rilevanza decisiva l'indicazione del prezzo contenuta nell'atto pubblico, ben potendo il prezzo reale essere desunto da altre circostanze, quali l'indicazione nel preliminare di un diverso e maggiore prezzo di vendita e la congruenza di quest'ultimo con l'importo di assegni emessi dall'acquirente a favore dell'alienante. Nè la rilevanza probatoria di tali circostanze può dirsi impedita dalle preclusioni degli art. 2704 e 2729 cod. civ., le prime tutelando solo i terzi, quando in relazione alla data si intendano far valere nei loro confronti gli effetti della scrittura, e le seconde operando quando il negozio sia invocato come fonte immediata di diritti e di obblighi fra le parti contraenti e non quando esso sia indicato come mero fatto storico dalla cui certezza far discendere conseguenze ignote.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)