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Sez. 1, Sentenza n. 1700 del 27/02/1985 (Rv. 439660 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - DOCUMENTO INTEGRATIVO DI CONVENZIONE CONCLUSA VERBALMENTE - INAPPLICABILITÀ DEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1985-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439660-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - DOCUMENTO INTEGRATIVO DI CONVENZIONE CONCLUSA VERBALMENTE - INAPPLICABILITÀ DEL DIVIETO.*

L'applicabilità del divieto di prova per testimoni e per presunzioni stabilito dagli artt. 2722 e 2729, secondo comma, cod. civ. presuppone l'esistenza di una disciplina pattizia che sia diversa da quella risultante dal negozio consacrato nell'atto scritto e che dipenda dalla stipulazione verbale, in momento anteriore o contemporaneo a quello di formazione della scrittura, di accordi aggiuntivi o modificativi della medesima, sicché l'operatività di detto divieto va esclusa nel caso di un documento che abbia mero carattere integrativo di una convenzione conclusa verbalmente. (V 175/83, mass n 424994).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)