Sez. 3, Ordinanza n. 10203 del 04/05/2009 (Rv. 608121 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Pronuncia della Suprema Corte - Condanna al pagamento delle spese processuali del soccombente - Inversione, in dispositivo, del nome di questo con quello del vincitore - Errore materiale correggibile ex art. 287 e 391 bis cod. proc. civ. - Configurabilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell'art. 91 cod. proc. civ. e così condannare al pagamento delle spese processuali il soccombente, inverta il nome di questo con quello del vincitore, reca in sé un errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o "lapsus calami", ed è pertanto correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)