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Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002 (Rv. 555428 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Pronuncia della Suprema Corte - Condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente - Inversione, in dispositivo, del nome di questo con quello del vincitore - Errore materiale correggibile "ex" artt. 287 e 391 - bis cod. proc. civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555428-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

Il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell'art. 91 cod. proc. civ. e così condannare al pagamento delle spese processuali la parte soccombente, inverta il nome di questo con quello del vincitore, reca in sè un errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o "lapsus calami", ed è pertanto correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 - bis cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)