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Sez. 5, Ordinanza n. 21521 del 07/11/2005 (Rv. 585063 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Contrasto tra dispositivo e motivazione - Errore materiale - Esclusione - Rimedi - Prevalenza del dispositivo - Impugnazioni ordinarie - Sentenze della Corte di cassazione - Revocazione.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585063-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Non costituisce un errore materiale, emendabile attraverso la procedura di correzione, ma un caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, la discordanza tra il dispositivo di una sentenza della Corte di cassazione, con cui quest'ultima "accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito dichiara non dovuta l'imposta", e la statuizione di cassazione con rinvio contenuta nella motivazione; tale contrasto, ove non possa applicarsi la regola della prevalenza del dispositivo, è riparabile solo con le impugnazioni ordinarie e, riguardando una sentenza della Corte di cassazione, con il ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391-bis cod. proc. civ., da proporsi nei termini ivi prescritti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)