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Sez. 2 - , Ordinanza n. 23750 del 01/10/2018 (Rv. 650626 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Apprezzamento della eccessività dell'importo e della misura della riduzione - Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2018-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650626-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE

L'apprezzamento della eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, e della misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)