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Sez. 2, Sentenza n. 6158 del 16/03/2007 (Rv. 596698 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Apprezzamento sull'eccessività dell'importo e sulla misura della riduzione - Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596698-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE

L'apprezzamento sulla eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità' del danno subito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ridotto da 500.000 a 200.000 lire per ogni giorno di ritardo la penale prevista in relazione al ritardo nell'esecuzione di lavori che pregiudicavano l'accesso principale a un negozio gestito dal ricorrente, rilevando che dalla sentenza non emergevano i necessari accertamenti in ordine alla natura, entità e complessità dei lavori da eseguire, allo stato e alla situazione dei luoghi, ai motivi tecnici del ritardo, all'affidabilità degli elaborati tecnici predisposti dai professionisti, senza peraltro che risultassero enunciati i dati relativi all'interesse del creditore alla prestazione, quali la consistenza e redditività dell'esercizio commerciale, lo scopo perseguito dai contraenti, la rilevanza di un ingresso alternativo, l'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)