Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17731 del 07/09/2015 (Rv. 636526 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Riduzione equitativa - Potere del giudice - Motivazione - Necessità - Contenuto - Inosservanza - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
In caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)