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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17731 del 07/09/2015 (Rv. 636526 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Riduzione equitativa - Potere del giudice - Motivazione - Necessità - Contenuto - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636526-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE

In caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)