Sez. 2, Sentenza n. 34511 del 29/04/2009 Ud. (dep. 07/09/2009) Rv. 246562 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE | Modalità di trasmissione all'estero degli atti richiesti - Trasmissione in fotocopia - Necessità dell'attestazione di conformità all'originale - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE
In tema di rogatorie internazionali all'estero, l'acquisizione di copie, non singolarmente autenticate, di atti investigativi non rende tali atti inutilizzabili, considerato che, in base alla consolidata prassi internazionale instauratasi in materia, che prevale rispetto agli enunciati testuali degli artt. 696 comma primo e 729 comma primo cod. proc. pen., l'atto formale di trasmissione da parte dell'autorità straniera richiesta garantisce implicitamente l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)